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DECRETO LIQUIDITA’ - Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 23

Data: 9 aprile 2020

Il Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 23, rubricato “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poter speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali” e pubblicato in data 8 aprile 2020 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (il “Decreto Liquidità”) contiene talune disposizioni in materia concorsuale e in materia societaria.

1. Differimento dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 – Articolo 5

L’Articolo 5 del Decreto Liquidità prevede il rinvio all’1 settembre 2021 dell’entrata in vigore del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza di cui al Decreto Legislativo n. 14/2019 (il “Codice della Crisi”) originariamente prevista per il 15 agosto 2020. Tale disposizione, tuttavia, è senza pregiudizio per quelle norme del Codice della Crisi che – ai sensi dell’articolo 389 del Codice della Crisi, sono già entrate in vigore a far tempo dal 16 marzo 2019, tra cui – a titolo esemplificativo – quelle in materia societaria con riguardo alla responsabilità degli amministratori [1]. Come, peraltro, sottolineato dalla Relazione Illustrativa al Decreto Liquidità il rinvio dell’entrata in vigore del Codice della Crisi consentire di allinearne le disposizioni a quella della UE 1023/2019 in materia di insolvenza e ristrutturazione delle imprese.

2. Disposizioni in materia di concordato preventivo e di accordi di ristrutturazione – Articolo 9

L’Articolo 9 del Decreto Liquidità dispone una proroga di sei mesi per tutti i termini di adempimento in scadenza tra il 23 febbraio e il 30 giugno 2020 dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione del debito che siano già stati omologati dal Tribunale. Ne consegue che tali piani e accordi non potranno, almeno sino al 30 giugno 2020, essere oggetto di risoluzione ai sensi dell’art. 186 Legge Fallimentare.

Quanto alle procedure che precedono avviate antecedentemente al 23 febbraio 2020 e non ancora approdate all’udienza per l’omologa, viene concesso al debitore di presentare istanza per l’assegnazione di un termine (massimo 90 giorni, non prorogabile) entro il quale potrà depositare un nuovo piano e una nuova proposta di concordato [2] oppure un nuovo accordo di ristrutturazione. In alternativa, il debitore può limitarsi a chiedere una modifica dei termini di adempimento indicati nella proposta o nell’accordo originario, depositando, entro l’udienza fissata per l’omologa, una memoria in cui venga indicato il nuovo termine (fermo restando il limite massimo di proroga di sei mesi), corredata della documentazione comprovante la necessità della modifica.

Viene rilevata, nell’ambito del procedimento per omologa del concordato preventivo, la necessità di acquisire il parere del Commissario giudiziale. Il Tribunale, acquisito detto parere e verificata la sussistenza dei presupposti, dispone l’omologa, dando espressamente atto delle nuove scadenze.

Nelle ipotesi di concordato “in bianco” (articolo 161, sesto comma, Legge Fallimentare) e di accordo di ristrutturazione depositato prima della formalizzazione (articolo 182-bis, sesto comma, Legge Fallimentare), il debitore che abbia già ottenuto dal Tribunale una proroga del termine originario per la presentazione del piano e della proposta, o che abbia già fatto istanza per l’omologa della proposta di accordo, può, entro cinque giorni dalla scadenza, presentare istanza per la concessione di una proroga ulteriore (massimo 90 giorni) per la presentazione del piano e della proposta o per il deposito dell’accordo definitivo e della relazione dell’attestatore. Nell’istanza il debitore deve indicare gli elementi sopravvenuti – con evidente, speciale riferimento a quelli correlati alla diffusione dell’epidemia – che rendono necessaria la concessione della proroga. Il Tribunale, acquisito il parere del Commissario giudiziale (se già nominato), concede la proroga quando ritiene che l’istanza si fonda su concreti e giustificati motivi e, con singolare riferimento all’accordo di ristrutturazione, che continuano a sussistere i presupposti per giungere all’accordo con il benestare dei creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti. Tale istanza può essere presentata anche nei casi in cui è già stato depositato ricorso per la dichiarazione di fallimento.

Il Decreto Liquidità mantiene impregiudicati gli obblighi sanciti dall’articolo 161, settimo e ottavo commi, Legge Fallimentare: di conseguenza, il debitore che abbia già depositato il ricorso per concordato può compiere gli atti di ordinaria amministrazione e gli atti urgenti di straordinaria amministrazione alle medesime condizioni previste in precedenza (per questi ultimi, l’autorizzazione del Tribunale, previo parere del Commissario giudiziale, se già nominato) e deve adempiere gli obblighi informativi periodici con cadenza mensile.

3. Disposizioni temporanee in materia di ricorsi e richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza – Articolo 10

L’Articolo 10 del Decreto Liquidità completa il quadro delle misure a sostegno della continuità aziendale delle imprese, sancendo l’improcedibilità ex lege:

  1. dei ricorsi per la dichiarazione di fallimento ai sensi dell’articolo 15 Legge Fallimentare;
  2. dei ricorsi per la dichiarazione di insolvenza di imprese già sottoposte a liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell’art. 195 Legge Fallimentare;
  3. dei ricorsi per dichiarazione di insolvenza delle imprese ammesse all’amminstrazione straordinaria ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 270/1999 (c.d. “Prodi bis”) (restano esclusi dalla disposizione, invece, i ricorsi per la dichiarazione di insolvenza delle imprese ammesse all’amministrazione straordinaria ai sensi del decreto legge 347/2003, c.d. “Legge Marzano”)

depositati tra il 9 marzo e il 30 giugno 2020.

Ove all’improcedibilità dei ricorsi faccia seguito il fallimento, il periodo di cui sopra non viene computato ai fini del calcolo del termine per l’esercizio delle azioni revocatorie di cui all’articolo 69-bis Legge Fallimentare e per la dichiarazione di fallimento ai sensi dell’articolo 10 della Legge Fallimentare [3].

L’improcedibilità non viene rilevata nell’ipotesi di richiesta di fallimento del pubblico ministero che contenga una domanda di emissione di provvedimenti cautelari e/o conservativi (art. 15, ottavo comma, Legge Fallimentare).

4. Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale – Articolo 6

L’Articolo 6 prevede la sospensione degli obblighi in materia di riduzione del capitale sociale fino al 31 dicembre 2020, tanto per le società per azioni (articoli 2446, secondo e terzo comma cod. civ. e 2447 cod. civ.), quanto per le società a responsabilità limitata (articoli 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma cod. civ. e 2482-ter cod. civ.). In misura corrispondente, nel medesimo periodo non potrà invocarsi la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale di cui agli articoli 2484, n. 4 e 2545-duodecies cod. civ.

La ratio sottesa a tale disposizione sembra ravvisabile, da un lato, nell’evitare che società che abbiano perso – in ragione dell’epidemia da Covid-19 – il proprio capitale sociale debbano essere poste in liquidazione disperdendo il valore e l’avviamento che avevano prima dell’emergenza in corso e, dall’altro, nell’evitare che gli amministratori siano esposti a responsabilità per aver gestito tali società in deroga alle previsioni di cui all’articolo 2486 cod. civ.

Resta ferma, invece, la normativa in tema di informativa ai soci: per le società per azioni, il riferimento è agli articoli 2446, primo comma, 2447, primo comma, cod. civ. (nella parte in cui è previsto l’obbligo degli amministratori di convocare l’assemblea) e 58 Direttiva n. 1132/2017; per le società a responsabilità limitata, il riferimento è agli articoli 2482-bis, primo, secondo e terzo comma cod. civ. e 2482-ter, primo comma (nella parte in cui prevede l’obbligo di convocare l’assemblea), cod. civ.

5. Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio – Articolo 7

L’Articolo 7 del Decreto Liquidità concede alle società che prima dell’emergenza presentavano regolari prospettive di continuità aziendale di continuare ad adottare, in sede di redazione del bilancio di esercizio 2020, il principio della valutazione delle voci secondo la prospettiva della continuità aziendale di cui articolo 2423-bis, primo comma, n. 1, cod. civ., operando una riclassificazione con riferimento alla situazione fisiologica precedente all’insorgere dell’emergenza medesima, purché:

  1. l’ultimo bilancio chiuso prima del 23 febbraio 2020 sia stato redatto secondo il principio della continuità aziendale; e
  2. nella nota informativa del bilancio relativo all’esercizio 2020 venga specificato il ricorso a detto criterio di valutazione, anche mediante richiamo alle risultanze del bilancio precedente( ).

La disposizione si coordina con la previsione di cui all’art. 106 del Decreto Cura Italia, che ha prorogato di 60 giorni il termine per l’adozione dei rendiconti o dei bilanci d’esercizio relativi all’esercizio 2019, ordinariamente fissato al 30 aprile 2020.

Anche tale intervento pare volto a “normalizzare” gli effetti abnormi che l’epidemia da Covid-19 avrà sui bilanci della società nel corso dell’esercizio sociale 2020, evitando per l’effetto che vengano predisposti bilanci nell’ottica della non continuità aziendale con conseguente svalutazione di tutte le voci del bilancio.

6. Disposizioni temporanee in materia di finanziamenti alle società - Articolo 8

Al fine di aumentare il novero delle fonti di finanziamento a favore delle imprese, l’Articolo 8 del Decreto Liquidità prevede sospende l’applicazione degli articoli 2467 e 2497-quinquies cod. civ., disattivando temporaneamente il meccanismo della postergazione dei finanziamenti concessi a società in crisi da parte dei soci o della società esercente attività di direzione e coordinamento. La disposizione si applica ai finanziamenti concessi dalla data di entrata in vigore del Decreto Liquidità fino al 31 dicembre 2020.

Restano, a nostro avviso, invariate le previsioni di cui all’articolo 182-quater, terzo comma, Legge Fallimentare che – alle condizioni ivi previste – attribuiscono ai finanziamenti soci il rango di crediti prededucibili.

Va, tuttavia, precisato che la sospensione delle previsioni di cui sopra non costituisce un salvacondotto per quelle ipotesi in cui – a seguito della concessione del finanziamento soci – il socio ne pretenda la restituzione indipendentemente dalle condizioni in cui versa la società: tale ipotesi, pur non contravvenendo alle previsioni (interinalmente non più operanti) dell’articolo 2467 cod. civ. e 2497-quinquies cod. civ. potrebbe comunque assumere rilevanza da altra prospettiva, ivi inclusa quella penale – ad esempio – in caso di fallimento della società.



[1] Le seguenti disposizioni del Codice della crisi sono entrate in vigore in data 16 marzo 2019: articoli. 27, primo comma (Competenza per materia e per territorio), 350 (Modifiche alla disciplina dell'amministrazione straordinaria), 356 (Albo dei soggetti incaricati dall'autorita giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza), 357 (Funzionamento dell'albo), 359 (Area web riservata), 363 (Certificazione dei debiti contributivi e per premi assicurativi), 364 (Certificazione dei debiti tributari), 366 (Modifica all'articolo 147 del Testo unico in materia di spese di giustizia), 375 (Assetti organizzativi dell'impresa), 377 (Assetti organizzativi societari), 378 (Responsabilita' degli amministratori), 379 (Nomina degli organi di controllo), 385 (Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo n. 122 del 2005), 386 (Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo n. 122 del 2005), 387 (Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo n. 122 del 2005) e 388 (Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo n. 122 del 2005).
[2] Il Decreto precisa che l’istanza è inammissibile se presentata nell’ambito di un concordato nel corso del quale è già stata tenuta l’adunanza dei creditori ma non sono state raggiunte le maggioranze per l’approvazione della proposta. In tal caso, il debitore potrà depositare una nuova proposta solamente dopo la dichiarazione di inammissibilità ai sensi dell’art. 179 l. fall.
[3] Secondo quanto previsto dall’articolo 10, primo comma, Legge Fallimentare, gli imprenditori possono essere dichiarati falliti entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, ove l’insolvenza si sia manifestata prima della cancellazione o entro l’anno successive.
[4] La disposizione si applica anche ai bilanci già chiusi ma non ancora approvati dall’assemblea.

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