Dirigenti: doppio termine per l’impugnazione del licenziamento solo per nullità
In tema di impugnazione del licenziamento dei dirigenti nelle ipotesi di “ingiustificatezza” del licenziamento previste e sanzionate dai contratti collettivi non opera il regime della legge n. 183/2010 sulla decadenza stragiudiziale (60 giorni) e giudiziale (ulteriori 180 giorni). Con la sentenza n. 395/2020 la Corte di Cassazione è giunta a questa conclusione sulla base del rilievo che il riferimento alla espressione “invalidità” previsto dal Collegato Lavoro vada interpretato in senso stretto e, quindi, vada riferito ai soli licenziamenti la cui illegittimità possa produrre la reintegrazione (licenziamento per motivi discriminatori o illeciti). Pertanto, non applicandosi il rimedio della reintegrazione ai casi di ingiustificatezza del licenziamento del dirigente - soggetto al contrario al regime indennitario (la cosiddetta “indennità supplementare”) previsto dai contratti collettivi - non si rientra nel perimetro di “invalidità dei licenziamenti” per il quale opera il regime decadenziale del Collegato Lavoro.