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Licenziamenti illegittimi: cosa cambia per le piccole imprese dopo la sentenza n. 118 del 21 luglio 2025

Data: 23 Luglio 2025
Labor, Employment, and Workplace Safety Alert

Il seguente alert ha l’obiettivo di informare relativamente ai contenuti dell’importante pronuncia n. 118 emessa dalla Corte Costituzionale il 21 luglio scorso in materia di licenziamenti illegittimi nelle piccole imprese. 

La Corte Costituzionale, con tale pronuncia, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 9, comma 1, del D.lgs. 23/2015, nella parte in cui prevedeva un limite massimo di sei mensilità per l’indennizzo riconosciuto in caso di licenziamento illegittimo nelle imprese di piccole dimensioni, cioè con un numero di dipendenti non superiore a 15 per unità produttiva o Comune (e comunque non oltre 60 complessivi).

La disposizione censurata prevedeva che, per i datori di lavoro non soggetti all’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, in caso di licenziamento illegittimo l’indennità risarcitoria spettante al lavoratore non potesse  “in ogni caso superare il limite di sei mensilità” dell’ultima retribuzione.

Secondo la Corte, questa previsione:

  • Introduce un tetto fisso e insuperabile, non modulabile in base alla gravità della violazione o alle circostanze del caso concreto;
  • Impedisce al giudice di personalizzare il risarcimento, compromettendo i principi di adeguatezza e congruità;
  • Indebolisce la funzione dissuasiva dell’indennità nei confronti del datore di lavoro, riducendo l’efficacia della tutela giurisdizionale.

La Corte ha quindi evidenziato che questa “forbice” troppo stretta, da 3 a 6 mensilità, non consenta una reale valutazione giudiziale del danno, contrariamente a quanto richiesto sia dai principi costituzionali (artt. 3, 24, 111 Cost.), sia dalle direttive europee in materia di tutela contro i licenziamenti arbitrari.

Le conseguenze pratiche della sentenza posso essere così sintetizzate:

  • Per le grandi imprese, resta ferma la fascia da 6 a 36 mensilità.
  • Per le piccole imprese, invece, il giudice del lavoro potrà ora riconoscere al lavoratore da 3 fino a 18 mensilità di indennità risarcitoria, sulla base delle circostanze concrete, superando il precedente limite massimo di 6 mensilità.

Tuttavia, occorre rilevare che, per i lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015, data di entrata in vigore del D.lgs. 23/2015 (c.d. Jobs Act), continua a trovare applicazione la disciplina di cui alla Legge n. 604/1966, la quale tuttora prevede, in caso di licenziamento illegittimo, un’indennità risarcitoria da determinarsi entro il limite massimo di sei mensilità dell’ultima retribuzione. Non può tuttavia escludersi un prossimo intervento giurisprudenziale volto a riconsiderare, alla luce del recente orientamento espresso dalla Corte Costituzionale, anche il sistema risarcitorio applicabile ai licenziamenti riferiti a tale categoria di lavoratori.

In conclusione, tale sentenza ha efficacia immediata e impatta tutti i procedimenti in corso o futuri: i datori di lavoro con meno di 15 dipendenti devono dunque, da ora, prestare particolare attenzione alla gestione delle procedure di licenziamento, anche per posizioni marginali o non strategiche relative a dipendenti assunti prima del 7 marzo 2015.

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