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Nuove norme UE sul coordinamento della sicurezza sociale: impatti per i distacchi all'estero

Data: 21 September 2026
EU Labor, Employment, and Workplace Safety

Il Parlamento europeo ha recentemente approvato la proposta di revisione del Regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale in prima lettura nell'ambito della procedura legislativa dell'UE. La proposta introduce diverse novità rilevanti per le aziende che impiegano lavoratori all'interno dell'Unione europea. Le principali modifiche sono sinteticamente riportate di seguito.

Resta confermata la possibilità per i lavoratori subordinati e autonomi distaccati in un altro Stato membro per un periodo massimo di 24 mesi di continuare a essere assoggettati alla legislazione previdenziale del Paese di origine, purché non sostituiscano un lavoratore già distaccato. Viene tuttavia previsto un requisito aggiuntivo: il lavoratore dovrà essere stato assoggettato alla legislazione previdenziale dello Stato di provenienza per almeno tre mesi prima dell'inizio del distacco.

Viene inoltre introdotto un obbligo di notifica preventiva all’istituzione competente dello Stato membro la cui legislazione è applicabile, unitamente alla richiesta dell'attestazione sulla legislazione applicabile (PDA1). Tale adempimento non sarà richiesto perle attività di durata non superiore a tre giorni consecutivi di lavoro nell’arco di 30 giorni consecutivi e per i viaggi di lavoro, ad eccezione del settore delle costruzioni, per il quale continuano ad applicarsi regole più stringenti.

Inoltre, vengono chiariti anche i criteri per individuare la legislazione previdenziale applicabile ai lavoratori che operano in due o più Stati membri. Per determinare la sede effettiva del datore di lavoro o dell'impresa si terrà conto, tra l'altro, del luogo in cui vengono assunte le decisioni essenziali dell’impresa e dove sono svolte le funzioni della direzione centrale. I periodi di lavoro e di assicurazione maturati in diversi Stati membri dovranno essere totalizzati ai fini del riconoscimento delle prestazioni di disoccupazione. Inoltre, chi si trasferisce in un altro Paese UE per cercare lavoro potrà continuare a percepire l'indennità di disoccupazione erogata dal Paese di provenienza per sei mesi, con possibilità di proroga fino all'esaurimento del trattamento.

Il team Labor, Employment, and Workplace Safety di K&L Gates rimane a disposizione dei clienti per supportarli nella valutazione delle implicazioni operative delle nuove norme e nell'attuazione delle relative misure di conformità.

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